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Ordinanza — n. 32240/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to allege grounds permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32240/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Klaudio Prezja's appeal against the Teramo Tribunal's sentencing order inadmissible. Prezja argued the lower court failed to justify why immediate acquittal conditions were absent, but the Court held that appeals under Article 448 of the Code of Criminal Procedure are strictly limited to specific grounds such as errors in legal qualification or the imposition of the penalty itself. Since the complaint regarding the lack of justification for immediate acquittal did not fit any of these permitted categories, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentencing order is inadmissible if the grounds alleged do not pertain to the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure immediate acquittal conditions sentencing order appeal legal qualification error court costs and fine procedural grounds limitation motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod, proc.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
309 del 1990., denunciando un vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..
Art. 444, cod. proc. pen.
Klaudio Prezja impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990., denunciando un vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREZJA KLAUDIO nato il 22/06/1994 avverso la sentenza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Klaudio Prezja impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990., denunciando un vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di giustificare adeguatamente l'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. A norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lugli