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Ordinanza — n. 32239/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-reviewable factual discretion on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Hamza Saadani's appeal against a conviction for drug trafficking inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court held that the lower court's factual assessment of these circumstances is non-reviewable in a legitimacy proceeding. The decision was upheld because the trial court reasonably justified its refusal based on the objective gravity of the conduct, drug quantity, and prior record.

Regesto Legislator

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Art. 337, 582-585 c.p.; Art. 133 c.p.: The judgment on generic mitigating circumstances constitutes a non-reviewable factual finding unless it results from pure arbitrium or illogical reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking conviction factual discretion review legitimacy proceeding limits non-reviewable judgment scemata imputabilità gravi addebiti penali punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 582-585 c.p.
Art. 133 c.p.
In tema di trattamento sanzionatorio, compreso il riconoscimento o meno di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADANI HAMZA nato il 12/07/1994 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Saadani Hamza impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582-585, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in tema di diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, compreso il riconoscimento o meno di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha specificamente e ragionevolmente giustificato le ragioni della sua decisione sul punto (gravità obiettiva della condotta complessiva, non trascurabile quantità di droga detenuta, numerosi e recenti precedenti, anche specifici, ed assenza di qualsiasi ravvedimento) ed il ricorso nulla di specifico obietta.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lugl