Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and merit review attempts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Simone Pedone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pedone challenged a second-instance conviction for tax evasion, arguing flaws in the exclusion of necessity, non-punishment provisions, and recidivism considerations. The court rejected these claims, ruling that the first ground was too generic, the second sought a merit review, and the third lacked factual basis regarding the proportionality of increased danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and cannot seek a re-evaluation of the merits; generic complaints or attempts to re-argue substantive issues render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE SIMONE nato a ROMA il 17/08/1985 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Simone Pedone impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo vizi di motivazione in punto di:
1) esclusione della scriminante dello stato di necessità;
2) esclusione della non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen.;
3) considerazione della recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, perché ripropone la doglianza senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione. 2.2. Il secondo non è consentito, poiché strumentale ad una rivalutazione del merito della decisione. 2.3. Il terzo è manifestamente infondato, poiché l'accresciuta pericolosità del reo non è direttamente proporzionale alla gravità del titolo di reato, bensì alla rilevata inefficacia specialpreventiva delle precedenti condanne, soprattutto allorché relative - come nel caso di specie - a reati oggettivamente gravi ed a pene significative.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lu