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Ordinanza — n. 32230/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against reduced sentence for lack of specific grounds regarding immediate acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32230/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged the second-instance judge's failure to explicitly state the absence of immediate acquittal grounds. The appellant argued this omission violated procedural requirements, while the court held that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, the second-instance judge is not required to motivate the non-existence of acquittal causes when accepting a plea agreement. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: The second-instance judge, when accepting a plea agreement, is not required to motivate the absence of immediate acquittal causes, as the devolutive effect of the appeal limits review to grounds not waived by the defendant.

Parole chiave

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plea agreement appeal immediate acquittal grounds second instance motivation waived appeal grounds procedural inadmissibility condono delle spese procedurali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Claudio Della Corte impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
Egli denuncia l'assenza di motivazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
(per tutte, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA CORTE CLAUDIO nato a ROMA il 28/11/1978 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Claudio Della Corte impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli denuncia l'assenza di motivazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), poiché il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste da tale disposizione, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; nonché Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, in motivazione).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'1