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Ordinanza — n. 32227/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on escape conviction due to lack of intent and excessive sentencing explanation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32227/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Andrea Rubini's appeal against his escape conviction inadmissible. Rubini argued for a violation of law regarding intent and excessive reasoning in the sentence, but the court rejected these claims as baseless or unnecessary. Consequently, the appeal was dismissed, and Rubini was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 390 cod. proc. pen.: An appeal challenging a sentence for escape is inadmissible if the alleged lack of intent is contradicted by factual evidence and the sentencing reasoning does not exceed the medium statutory range.

Parole chiave

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criminal escape conviction lack of criminal intent inadmissible appeal sentencing reasoning procedural costs Corte di Cassazione Italian criminal law autorizzazione al lavoro domenicale

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Andrea Rubini impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod.
Art. 390 cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINI ANDREA (CUI: 01HC1A5) nato a GENOVA il 07/01/1975 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Andrea Rubini impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.). Egli deduce:

1) violazione di legge in punto di dolo;

2) vizi di motivazione in tema di determinazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: la circostanza per cui egli si sarebbe confuso sul giorno della settimana, credendo che fosse uno di quelli in cui era autorizzato ad uscire, è una pura asserzione, peraltro logicamente del tutto improbabile, alla luce delle circostanze di fatto rassegnate in sentenza (compagnia di altra persona, disponibilità di un telefono cellulare). 2.2. Il secondo non è consentito. Una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito per la determinazione della pena è necessaria soltanto quando questa sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre così non è nel caso in esame, in cui la pena è prossima al minimo.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lugl