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Ordinanza — n. 32225/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic arguments, excessive penalty not applicable, and non-expired statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32225/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Iaria Fortunato inadmissible, rejecting his claims regarding lack of guilt, excessive sentencing, and statute of limitations. The court ruled that the first argument was merely a repetition of previously rejected complaints, the second was unnecessary as the sentence did not significantly exceed the statutory minimum, and the third was unfounded because the limitation period had not yet expired for a recidivist. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 374-bis c.p.; Art. 133 c.p.; Art. 99, 157, 161 c.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates previous complaints without new grounds, if the penalty does not warrant detailed justification, or if the statute of limitations has not expired for a recidivist.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations recidivist excessive penalty sentencing lack of intent defense Cassazione ordinanza perseguimento penale per truffa verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 374-bis c.p.
Fortunato lana impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 374 -bis, cod.
Art. 133 c.p.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.
Art. 99, fourth paragraph, c.p.
Art. 157, second paragraph, c.p.
Art. 161, second paragraph, c.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IARIA FORTUNATO nato a CONDOFURI il 07/01/1962 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fortunato lana impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 374 -bis, cod. pen., così riqualificato il fatto a lui ascritto. Egli deduce:

1) violazione di legge in punto di colpevolezza, per non aver commesso il fatto o, comunque, per difetto di dolo;

2) eccessività della pena, per ingiustificato discostamento dal minimo edittale;

3) intervenuta prescrizione del reato.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, poiché sostanzialmente reiterativo delle doglianze rassegnate al giudice d'appello e da questo disattese con motivazione congrua e logicamente ineccepibile (pagg. 5 s.). 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

Inoltre, per costante giurisprudenza di legittimità, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito per la determinazione della pena è necessaria soltanto quando questa sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre così non è nel caso in esame. 2.3. Il terzo è manifestamente infondato. Per il combinato disposto degli artt. 99, quarto comma, 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., trattandosi di recidivo reiterato e qualificato, il termine di prescrizione, prorogato per effetto delle successive interruzioni, è pari a 13 anni, 10 mesi e 20 giorni dalla data di commissione del reato (19 settembre 2013), non essendo perciò decorso.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1