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Ordinanza — n. 32224/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for evading sentence due to lack of voluntary prison entry intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32224/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Denis Arcuti's appeal against his conviction for evasion inadmissible due to the manifest unfoundedness of his legal argument. Arcuti argued he should have been granted leniency under Article 385 of the Penal Code because he voluntarily entered prison, but the defense only claimed to retrieve personal effects without intent to submit to restrictions. The court ruled that without a clear intent to undergo voluntary restriction, the statutory conditions for leniency were not met, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; The court holds that leniency for voluntary prison entry requires a clear intent to submit to restriction, not merely the presence of personal effects in custody.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasion of sentence voluntary prison entry leniency conditions appeal inadmissibility criminal procedure costs motivi soggettivi successivi alla fuga intenzione di rimpatrio aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385, comma 4, cod. pen.
Denis Arcuti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCUTI DENIS nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 06/10/1982 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Denis Arcuti impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge in tema di esclusione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. (costituzione in carcere prima della condanna). La difesa ricorrente ha avanzato istanza di assegnazione alla sezione di provenienza e di trattazione nelle forme ordinarie.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. Come plausibilmente argomentato in sentenza, l'imputato non si è "costituito" in carcere, come chiede la norma, essendosi presentato presso la casa circondariale soltanto per ritirare i propri effetti personali ivi in giacenza e non con l'intenzione di sottoporsi volontariamente a restrizione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lugli