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Ordinanza — n. 32222/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of appeal grounds and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32222/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding recidivism was not included in the original appeal grounds. The court further noted that the sentencing reduction argument lacked substantive reasoning, consisting merely of a request statement. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 10 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 11 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds were not properly raised in the lower court judgment or if the decision lacks sufficient reasoning to support the outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of grounds insufficient reasoning recidivism exclusion penalty reduction recidiva nell'infrazione attenuazione della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 10 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 11 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC RUZA nato il 06/08/1989 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ruza Ahnethiovic impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 47-ter, legge n. 354 del 1975), lamentando la sostanziale assenza di motivazione in punto di esclusione della recidiva e riduzione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha specificamente rilevato che la doglianza riguardante la recidiva non era stata proposta con i motivi d'appello, perciò dovendo ritenersi inammissibile. Essa, peraltro, al pari di quella relativa alla riduzione della pena è del tutto immotivata, risolvendosi nella semplice enunciazione della richiesta.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio 202