Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32219/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against excessive sentence as penalty is below statutory minimum and reasoning is sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32219/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Illias Sanna inadmissible regarding the excessive sentence for crimes under Articles 337 and 635 of the Penal Code. The appellant argued the penalty was too high, but the court noted the sentence was well below the statutory minimum and the lower court's reasoning was specific and logical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; In sentencing appeals, the court of merit's factual findings are unchallengeable unless arbitrary or illogical, and detailed justification is required only when the penalty significantly exceeds the statutory minimum.

Parole chiave

Generato dall'IA
penal appeal inadmissibility excessive sentence determination statutory minimum penalty factual findings unchallengeable procedural costs award remissione della pena sanzioni penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS (CUI 013F9BX) nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Illias Sanna impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 635, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in punto di determinazione della pena, ritenuta eccessiva.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, in punto di determinazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella sia di gran lunga superiore al medio edittale. Nello specifico, la sentenza impugnata ha giustificato specificamente la sua decisione, la pena è ampiamente inferiore al medio edittale ed il ricorso si limita a contrapporre osservazioni del tutto generiche.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 l