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Ordinanza — n. 32211/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on evasion charges, upholding conviction for lack of dolo and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32211/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Zaaouar Marouane inadmissible regarding his conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code. The court found the lower court's assessment of the defendant's subjective intent and the lack of particular minor circumstances to be reasonable and not subject to review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 600 c.p.p.: The Supreme Court reviews only manifestly illogical assessments of facts; where the lower court reasonably excludes particular minor circumstances and recidivism, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal evasion subjective intent particular minor circumstances recidivism inadmissible appeal Cassazione procedural costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Zaaouar Marouane impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAAOUAR MAROUANE nato il 05/11/1992 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Zaaouar Marouane impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge in tema di dolo e di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo si fonda su una personale rilettura dei dati processuali, a fronte di una valutazione degli stessi non manifestamente illogica da parte dei giudici di merito e, perciò, in questa sede non sindacabile (del tutto ragionevole, infatti, è la valutazione del comportamento dell'imputato alla vista degli agenti di p.g. come sintomatico della sua precisa consapevolezza della violazione commessa). 2.2. Il secondo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha motivatamente escluso la particolare tenuità della condotta, con valutazione non palesemente irragionevole (pag. 4 s.), e perciò qui non censurabile, altresì fondatamente escludendo il requisito dell'episodicità del reato (trattandosi di soggetto recidivo reiterato e specifico).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lu