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Ordinanza — n. 32210/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on resistance and substitute penalty grounds, upholding lower court's conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32210/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Ramzi Bilal inadmissible, rejecting his challenges regarding the timing of the threat and the appropriateness of the substitute penalty. The court found the threatening conduct occurred before the official duties were completed and was essential to prevent their completion, while the lower court's factual assessment of the defendant's social unfitness was deemed non-appealable. Consequently, the conviction for resistance and the contravention was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.; Art. 133 cod. pen.: The court rejects an appeal claiming the threat in resistance occurred after official duties ended, noting the threat was functional to prevent duty completion, and holds that the merit court's factual judgment on substitute penalties is non-appealable if based on non-arbitrary elements.

Parole chiave

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resistance crime substitute penalty public official duties factual judgment appeal inadmissibility attitudine all'integrazione riabilitazione guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Bilal Ramzi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod.
Art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.
pen., e la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 133 cod. pen.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574
Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574).
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMZI BILAL (CUI 041ZSCO) nato a RIVOLI il 17/04/1995 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bilal Ramzi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., e la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione:

1) in tema di configurabilità del delitto di resistenza, essendo la minaccia intervenuta dopo il compimento dell'attività d'ufficio;

2) in ordine al dinego dell'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La condotta minacciosa dell'imputato, secondo la non controversa ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, è intervenuta quando ancora l'attività d'ufficio dei pubblici ufficiali non si era esaurita ed è stata funzionale ad impedirne il completamento (sul tema, v. Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, Bouzidy, Rv. 284574). 2.2. Il secondo non è consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di dell'inidoneità della invocata pena sostitutiva al reinserimento sociale del reo (recidiva nonostante una precedente applicazione, dedizione all'uso di sostanze alcooliche).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, l