Recourse dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and genericity of the recidivism computation argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued that the appellate court failed to specify the qualified relationship between prior crimes and the current offense regarding recidivism. The court rejected this, noting that both lower courts had already addressed the specific arguments regarding the link between prior penalties and the new crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and generic, as the lower courts have already specifically addressed the relationship between prior crimes and the current offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGHINA STEFAN VALENTIN nato 11 14/04/1994 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Stefan Valentin Neghina impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di computo della recidiva ai fini della pena, in quanto la Corte d'appello non avrebbe specificamente indicato la "relazione qualificata" tra i suoi precedenti penali ed il delitto oggetto di giudizio, così da poterlo ritenere espressivo di una sua maggior pericolosità 2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e la genericità del motivo. Tanto il giudice di primo grado, infatti, quanto quello d'appello, che ne ha richiamato ed integrato le motivazioni, si sono espressamente soffermati sul punto, mentre il ricorso si è limitato a riproporre la questione, senza confrontarsi con quelle argomentazioni.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1111 luglio