Civil appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs and fine under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe civil appeal filed by Alessandra Panebianco against the second-instance judgment was declared inadmissible because the appellant's lawyer formally withdrew the request during the hearing. Although the withdrawal reasons were not specified, the court applied the procedural code to treat this act as a definitive abandonment of the litigation. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural costs and a monetary fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The withdrawal of an appeal renders it inadmissible, triggering a mandatory condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a pecuniary sanction regardless of the underlying cause.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PANEBIANCO ALESSANDRA nato a SANREMO il 10/04/1984 nel procedimento a carico di: ALCINO MASSIMO nato a SANREMO il 03/03/1978 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La parte civile Alessandra Panebianco ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato l'infondatezza della sua domanda risarcitoria verso l'imputato Massimo Alcino, condannandola alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dallo stesso.
2. Nelle more della presente udienza, con atto scritto e trasmesso per via telematica nella cancelleria della Corte di cassazione, il difensore e procuratore speciale della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicare le ragioni di tale sua determinazione.
3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.
4. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile alla ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).
5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'