Italian court dismisses appeal against conviction for missing mandatory formal requirements in the appeal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Kone Ahmed inadmissible due to a procedural violation. The defense argued that formal requirements for filing an appeal are not mandatory or can be corrected later, but the court ruled they must be included in the initial appeal act under Article 581, paragraph 1-quater of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: Formal requirements for filing an appeal, such as the specific mandate to appeal and the election of domicile for notifications, must be included in the appeal act itself; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KONE AHMED nato il 28/08/1999 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore d'ufficio di Kone Ahmed impugna l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile, per violazione dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., l'appello, dallo stesso difensore proposto, avverso la sentenza di condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen.. Si deduce violazione di legge processuale, in quanto gli adempimenti formali previsti da tale disposizione di legge non sarebbero obbligatori e, comunque, sarebbero emendabili anche in un momento successivo alla proposizione del gravame.
2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. L'art. 581, comma 1-quater, cit., infatti, prevede espressamente che gli adempimenti formali ivi indicati (specifico mandato ad impugnare ed elezione di domicilio per le notificazioni) debbano essere compiuti con l'atto d'impugnazione ed a pena d'inammissibilità dello stesso.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio 2