Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription and non-syndicable facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Gravina's appeal inadmissible regarding convictions for obstruction and resistance. The court found the prescription defense unfounded because the limitation period was suspended for over a year under the 2017 law, and the facts regarding the completed official act were not subject to review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 4 legge n. 110/1975; Art. 103 legge n. 103/2017: The criminal appeal is inadmissible when the limitation period remains suspended by statutory provisions and the alleged facts are already established in the lower court judgment without room for re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA LUIGI nato a NAPOLI il 15/03/1959 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luigi Gravina impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 337, cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975, deducendo:
1) l'intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui al citato art. 4 in pendenza del giudizio di appello;
2) la non configurabilità del delitto di resistenza, perché l'atto d'ufficio era stata già compiuto.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione è rimasto sospeso per un anno e sei mesi, a norma della legge n. 103 del 2017, applicabile ratione temporis (v. pag. 4, sent.), non essendo perciò spirato a tutt'oggi. 2.2. Il secondo è manifestamente infondato, non trovando alcun riscontro nella ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza e qui non sindacabile.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio