Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking critical engagement with lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Malih Salah Eddine inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes involving arbitrary official acts, arguing violations of the law regarding self-defense against public officials. The court rejected the appeal because the grounds were too generic, merely reiterating arguments already presented to the appellate judges without any critical engagement or new analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already submitted to the lower court without critical engagement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALIH SALAH EDDINE (CUI 069RKVY) nato il 14/05/2002 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Malih Salah Eddine impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di esclusione della causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393-bis, cod. pen.).
2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo, che si limita alla reiterazione degli argomenti già rassegnati ai giudici d'appello, senza alcun confronto critico con le relative osservazioni.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio 202