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Ordinanza — n. 32201/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32201/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32201/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mario Iuliano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell'imputato (v. pagg. 3 s.).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32201/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell'imputato (v. pagg. 3 s.).

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento pericolo di reiterazione evasione all'obbligo di contribuzione riesame del decreto espulsione sanzioni pecuniarie

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IULIANO MARIO nato a NAPOLI il 20/01/1982 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; .c.:

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mario Iuliano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 385, cod. pen.), deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo non consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell'imputato (v. pagg. 3 s.).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio