Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to merits review, not legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's denial of leniency based on post-crime conduct, arguing a legal violation. The court rejected this because the appeal sought a re-evaluation of factual merit, which is prohibited at this stage of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal challenging a decision on leniency is inadmissible if it merely requests a different assessment of the facts or merits, as the Court of Cassazione cannot substitute its own evaluation for that of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIDY BAH YERRO nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Saidy Bah impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 337, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di diniego della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).
2. Il motivo di ricorso è inammissibile, risolvendosi in un diverso apprezzamento di merito (con particolare riferimento alla condotta dell'imputato successiva al reato), non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione specifica e non manifestamente illogica (e quindi non sindacabile dal giudice di legittimità), con la quale la Corte distrettuale ha ritenuto maggiormente qualificanti, in senso opposto, le modalità e circostanze del fatto (v. pag. 3).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila eUro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio 202