Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of critical comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Fiorio inadmissible for failing to meet procedural requirements. Fiorio challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 337 and 582-585 of the Penal Code, arguing regarding the nature of the offense, leniency, and recidivism calculation. The court rejected these arguments because they amounted to a mere dissenting opinion or lacked a critical comparison with the appellate court's reasoning, which is prohibited at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or merely express a dissenting opinion without critically comparing them with the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORIO ALBERTO (CUI: 01CP2L5) nato a VERONA il 18/06/1978 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alberto Fiorio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di:
1) configurabilità del delitto di cui all'art. 337, cit.;
2) diniego della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);
3) computo della recidiva ai fini della pena.
2. Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi. Il primo si risolve nella semplice espressione di un'opinione dissenziente. Gli altri non sono sorretti da un confronto critico con le motivazioni della Corte d'appello, alle quali oppongono solo diverse valutazioni di merito, non consentite in questa sede.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio 20