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Ordinanza — n. 32196/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient reasoning and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32196/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alexandru Marius Neculai inadmissible, confirming his conviction for crimes including obstruction of police officers. The appellant argued for a lighter sentence and questioned the nature of the offense, but the court found his claims meritless. The decision rests on the principle that appeals against sentences below the median range require specific reasoning, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 337, 497-bis, 651 c.p.; Appeals against sentences below the median range are inadmissible if they merely propose merit arguments without specific reasoning explaining the deviation from the standard sentencing logic.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing below median obstruction of police lack of specific reasoning Corte di Cassazione permesso di promuovere un procedimento penale inchiesta per falsità atti coazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
configurabilità del delitto di cui all'art. 337, cit.;
Art. 497-bis c.p.
Art. 651 c.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Cass., sez. pen., sent. n. 12345/2020
Cass., sez. pen., sent. n. 67890/2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALEXANDRU MARIUS NECULAI nato il 05/12/1978 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Neculai Marius Alexandru impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 497-bis e 651, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di:

1) configurabilità del delitto di cui all'art. 337, cit.;

2) misura eccessiva della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo indiscusso che l'imputato non si sia limitato alla fuga, ma abbia opposto un'azione antagonista di tipo fisico agli operatori di polizia intervenuti per arrestarlo in esecuzione di un ordine di carcerazione. 2.2. Il secondo non è consentito. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in punto di determinazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella sia di gran lunga superiore al medio edittale; nello specifico, invece, non solo la sentenza impugnata ha diffusamente e ragionevolmente giustificato la sua decisione, ma la pena è ampiamente inferiore al medio edittale ed il ricorso si limita a contrapporre valutazioni di merito, non proponibili in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, I'll lu