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Ordinanza — n. 32195/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for generic mitigating circumstances and excessive sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32195/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of mitigating circumstances and sentencing falls within the realm of non-reviewable factual judgment. The appellant argued for generic mitigation and a lighter penalty, but the court found the original decision sufficiently reasoned and well below the statutory maximum. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The court of appeal's assessment of mitigating circumstances and sentencing is a factual judgment whose motivation is unreviewable in cassation unless it lacks logical consistency or exceeds the statutory maximum without specific justification.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances excessive sentence cassation inadmissibility factual judgment review criminal appeal procedure attenuazione libera della pena abbandono per lesioni personali sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 133 c.p.
In tema di trattamento sanzionatorio, compreso il riconoscimento o meno di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEITA LAMINE nato 11 10/05/1998 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lamine Keita impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di diniego delle attenuanti generiche e di misura eccessiva della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, compreso il riconoscimento o meno di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, in punto di determinazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella sia di gran lunga superiore al medio edittale. Nello specifico, la sentenza impugnata ha diffusamente e ragionevolmente giustificato la sua decisione, la pena è ampiamente inferiore al medio edittale ed il ricorso si limita a contrapporre valutazioni di merito, non proponibili in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, I'll