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Ordinanza — n. 32194/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit and absence of specific arguments against first instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Passalacqua inadmissible, confirming the lower court's conviction for offenses including those under Articles 337, 582-585, and 341-bis of the Penal Code. The appellant argued for nullity due to lack of reasoning and excessive sentencing, but the court found these grievances either manifestly unfounded or merely merit-based without specific counter-arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises only merit-based objections lacking specific arguments to refute the first instance reasoning or if the grievance is manifestly unfounded and devoid of interest.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific arguments merit-based objections manifestly unfounded grievance procedural costs award Cassazione ordinanza omessa motivazione nullity reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
diniego della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod.
Art. 341-bis cod. pen.
nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sul delitto di cui all'art. 341-bis, cit.;

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA DOMENICO nato a CATANZARO il 23/08/1973 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Domenico Passalacqua impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 582-585 e 341-bis, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in tema di:

1) nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione sul delitto di cui all'art. 341-bis, cit.;

2) diniego della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);

3) diniego delle attenuanti generiche;

4) misura eccessiva della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, anzitutto, è manifestamente infondato, emergendo dalla sentenza di primo grado - così come puntualmente rilevato da quella d'appello - l'oggettiva ed indiscussa offensività delle frasi pronunciate dall'imputato contro gli operatori di p.g.; in ogni caso, la doglianza è priva d'interesse, non essendo stato apportato alcun aumento di pena per detto reato. 2.2. I restanti motivi rassegnano esclusivamente censure di merito, non sorrette da specifici argomenti di confutazione delle ragioni per le quali le relative istanze difensive sono state disattese dalla sentenza di primo grado, che integra quella d'appello.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 lugli