Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds regarding immediate acquittal under Art. 129. The court ruled that second-instance judges need not justify the absence of immediate acquittal causes when a settlement is accepted. The appeal was rejected because the grounds cited were not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reduced his sentence based on a settlement agreement, arguing the lower court failed to explain why immediate acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure did not apply. The court held that when a defendant waives appeal grounds, the second-instance judge is not required to justify the absence of statutory acquittal causes, as the appeal's devolutive effect limits review to non-waived issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment rendered pursuant to Article 599-bis is admissible only if it raises issues regarding the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or the divergent content of the ruling; complaints concerning the lack of evaluation of immediate acquittal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATO CIRO nato a NAPOLI il 08/12/1981 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; • I>
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ciro Imperato impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per i delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585, cod. pen.. Egli denuncia l'assenza di motivazione sull'inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129, cod. proc. pen..
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), poiché il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste da tale disposizione, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; nonché Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, in motivazione).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, l