Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32127/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and reiterative arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32127/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Christian Caleo and Nicola Lenti inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for procedural violations and logical flaws in the lower court's assessment of criminal responsibility and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments were generic, repetitive, and failed to provide specific critical analysis against the appellate decision's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must be specific and non-repetitive, requiring clear identification of factual or legal grounds for censure to allow the court of jurisdiction to exercise its supervisory power.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity reiterative arguments court of jurisdiction mitigating circumstances procedural violation accertamento dell'ammontare del danno valutazione delle prove danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Letti i ricorsi di Nicola Lenti e Christian Caleo; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui entrambi i ricorrenti deducono la ricorrenza di violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
260608-01), oltre che generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
c) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione perché manifestamente illogica e ed omessa quanto alla valutazione delle fonti probatorie poste alla base delle dichiarazioni delle rispettive responsabilità penali per il reato di all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
non è consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALEO CHRISTIAN (CUI 01HBLNY) nato a LIVORNO il 26/04/1980 LENTI NICOLA (CUI 060MFDY) nato a LIVORNO il 25/03/2003 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Nicola Lenti e Christian Caleo; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui entrambi i ricorrenti deducono la ricorrenza di violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett.

c) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione perché manifestamente illogica e ed omessa quanto alla valutazione delle fonti probatorie poste alla base delle dichiarazioni delle rispettive responsabilità penali per il reato di all'art. 110 e 648 cod. pen. non è consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), oltre che generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod: proc. pen.; che -ericorrenté, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita' dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; che si deve ribadire che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello (essendosi di fatto i ricorrenti limitati a proporre alternative attività di indagine come la rilevazione di impronte digitali o il sequestro di vestiario);

Rilevato che il secondo e il terzo motivo di impugnazione, con cui entrambi i ricorrenti, in modo sovrapponibile, deducono la ricorrenza di vizio della motivazione perché manifestamente illogica e mancante in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'aver arrecato un danno di lieve entità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi e finalizzati a proporre una lettura alternativa nel merito degli elementi puntualmente valorizzati dalla Corte di appello;che la Corte di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, logica e persuasiva ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici; che, con riferimento alle invocate circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 28269-01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02); che nel caso di specie la Corte di appello ha evidenziato come il motivo proposto sul punto fosse già in appello totalmente generico, non essendo allegato alcun elemento positivamente valorizzabile in tal senso nei confronti dei ricorrenti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de