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Ordinanza — n. 32125/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing imbalance as merely reiterative and lacking new argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32125/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of review was a mere repetition of arguments already addressed by the Court of Appeal. The appellant claimed an imbalance between generic mitigating circumstances and recidivism, but the lower court had already logically weighed these factors to determine the sentence's proportionality. Consequently, the Court ruled that no new evaluation was possible without violating the principle against re-examining the congruity of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the proportionality of the sentence if the lower court's reasoning is logical and free from arbitrariness, as such review would constitute a mere repetition of arguments already decided.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere repetition sentencing proportionality discretion of merit judge logical reasoning requirement attenuazione libera della pena recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele
(Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAOUADI CHIHEB (CUI 05N3BUS) nato il 02/07/1997 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Chiheb Jawedi; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché omessa in ordine al mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, anziché di equivalenza, con la contestata recidiva non è consentito in quanto meramente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha motivato sul punto in modo logico e persuasivo, evidenziando la costante pericolosità del ricorrente, emersa anche in altre occasioni, sicché non è stata ritenuta possibile una ulteriore mitigazione della pena, in modo logico ed in assenza di qualsiasi irragionevolezza (pag. 5); che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis