Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32124/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for reiterative and generic grounds of illogical motivation under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32124/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's refusal of general mitigating circumstances was illogical, but the Court found this ground merely reiterative and failed to meet the specific threshold of 'manifestly illogical' required by Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The Court held that the appellate court's reasoning was sufficient and did not need to address every favorable element, only the decisive ones.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, lett. e) c.p.p.; The appeal alleging illogical motivation is inadmissible if it is merely reiterative or fails to demonstrate manifest illogicality, as the court of first instance need only address decisive elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative appeal grounds manifestly illogical motivation general mitigating circumstances Article 606 Code of Criminal Procedure inadmissible criminal appeal attenuazione della pena difesa contro le pratiche commerciali illecite motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, lett. e) c.p.p.
260608-01), oltre che generico nella sua articolazione avendo dedotto la ricorrenza di una motivazione "illogica" e non "manifestamente illogica" ai sensi dell'art. 606, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVERA BENDEZU RICARDO ABEL (CUI 061GFLP) nato il 04/04/1989 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ricardo Abel Rivera Bendezu; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché illogica in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione non è consentito in quanto meramente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), oltre che generico nella sua articolazione avendo dedotto la ricorrenza di una motivazione "illogica" e non "manifestamente illogica" ai sensi dell'art. 606, lett.

e) cod proc. pen.; atteso che, sul punto, la Corte di appello ha reso una motivazione esente da manifesta illogicità o irragionevolezza (pag. 4 della motivazione dove è stata valorizzata la concessione della c.d. attenuante costituzionale e il trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo oggettivamente adeguato alla condotta oggetto di imputazione, anche considerato l'esercizio di violenza nei confronti del soggetto addetto al controllo del supermercato); rilevato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,