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Ordinanza — n. 32123/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected second-instance arguments without new critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32123/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-imputability under Article 85 of the Penal Code, but these grounds were already rejected in the second instance. The court ruled that repeating rejected arguments without new critical engagement constitutes an abuse of process.

Regesto Legislator

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Art. 85 cod. pen.; Art. 56, 628 cod. pen.; A cassation appeal reiterating arguments rejected in the second instance without critical engagement is inadmissible as it lacks novelty and constitutes an abuse of process.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of rejected arguments abuse of process non-imputability defense second instance rejection imputazione per reati di stupefacenti incapacità di discernimento responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 85 cod. pen.
Letto il ricorso di Ali Shahid; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto di imputabilità di cui all'art. 85 cod. pen. con riferimento all'accertata responsabilità per il delitto di cui all'art.
Art. 56, comma secondo e terzo, cod. pen.
con riferimento all'accertata responsabilità per il delitto di cui all'art. 56, 628, comma secondo e terzo, cod.
Art. 628, comma secondo e terzo, cod. pen.
art. 85 cod. pen
Letto il ricorso di Ali Shahid; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto di imputabilità di cui all'art. 85 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHAHID ALI (CUI 05585SM) nato il 10/12/1992 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ali Shahid; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al difetto di imputabilità di cui all'art. 85 cod. pen. con riferimento all'accertata responsabilità per il delitto di cui all'art. 56, 628, comma secondo e terzo, cod. pen. non è consentito, in quanto fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01) (pag. 4 dove è stata valorizzata la circostanza dell'abuso di sostanze stupefacenti in passato, in assenza di qualsiasi collegamento con la condotta imputata e l'epoca di commissione della stessa, essendo inoltre emersa la lucidità del ricorrente nelle plurime condotte poste in essere); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i