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Ordinanza — n. 32121/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural violations and logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32121/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Dumitru Emilia Andreea inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued that the lower court's reasoning was flawed regarding criminal responsibility and aggravating circumstances, but the court found these arguments merely speculative rather than based on specific procedural errors. Consequently, the appellate court's logical reconstruction of facts was deemed immune from review in this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely prefigure alternative readings of the case or repeat generic criticisms without identifying specific, substantive procedural violations or logical flaws in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific violations speculative arguments cassation review limits procedural reasoning flaws partecipazione al reato rapina qualificata circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma secondo e terzo, cod. pen.
Letto il ricorso di Emilia Andreea Dumitru; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto all'affermazione di responsabilità di cui all'art. 628, comma secondo e terzo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMITRU EMILIA ANDREEA nato il 09/05/1987 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Emilia Andreea Dumitru; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto all'affermazione di responsabilità di cui all'art. 628, comma secondo e terzo, cod. pen. non è consentito, in quanto finalizzato a prefigurare lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato che la Corte di appello, con motivazione logica e persuasiva ha ampiamente ricostruito l'insieme di elementi emersi nel corso del giudizio al fine di ritenere ampiamente provata la prova della responsabilità della ricorrente in ordine alla condotta alla stessa ascritta (vedi le pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente contesta violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto il fatto con violenza e minaccia in più persone riunite non è consentito, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6 dove si è valorizzata l'uscita congiunta dei tre complici dall'esercizio commerciale e le dichiarazioni rese in senso del tutto conforme tra loro dal Marcarini, dall'Italia e dalla Arrigoni); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del danno e la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto non è cosnentito in quanto reiterativo, oltre che generico in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha escluso, in modo logico ed argomentato, che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto e che conseguentemente il fatto non si possa definire di particolare tenuità sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici ( con particolare riferimento alla natura dei beni sottratti ed alla azione violenta posta in essere dalla ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende