Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32119/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding tacit remission of complaint and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Christian Milone inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant raised generic objections regarding a tacit remission of the complaint and the sentencing calculation without providing specific factual or legal arguments. The court rejected these claims because they lacked the required specificity and pertinence for a valid review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal must be specific and pertinent; generic objections regarding tacit remission or sentencing without citing concrete grounds or normative parameters result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal tacit remission of complaint specificity requirement sentencing review Corte di Cassazione remissione della pena condono delle spese procedurali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE CHRISTIAN nato a SULMONA il 08/07/1988 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Christian Milone; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce in modo del tutto generico ed aspecifico la asserita ricorrenza di remissione tacita di querela (richiamando documentazione prodotta solo in questa sede e della quale si richiede una valutazione nel merito, in assenza di una effettiva e ricorrente remissione della querela) ed in subordine contesta in modo del tutto aspecifico la dosimetria della pena (neanche evidenziando il parametro normativo di riferimento), in quanto non è sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio