Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Antonio Di Palma inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to properly characterize the attempted crime under Article 628 of the Penal Code, but the Court found these arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate proceedings. Consequently, the Court ruled that the appeal did not offer a specific, argumentative critique necessary to challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds for impugnation consist solely in the pedissequa repetition of arguments already disallowed in the lower instance without providing a specific, argumentative critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA ANTONIO nato a NAPOLI il 20/05/1972 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Htu
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Di Palma; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il riconoscimento nella forma tentata del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, al fine evidente di introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che con riferimento al caso di specie, La Corte di appello, con motivazione del tutto esente da illogicità manifesta, ha adeguatamente evidenziato gli elementi sintomatici posti alla base dell'individuazione dei presupposti di univocità e idoneità caratterizzanti la realizzazione del fatto nell'ipotesi tentata (pag. 3 dove è stata valorizzata la portata e concordanza delle dichiarazioni delle persone offese e la ravità della condotta posta in essere con arma); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,