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Ordinanza — n. 32118/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32118/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Antonio Di Palma inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to properly characterize the attempted crime under Article 628 of the Penal Code, but the Court found these arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate proceedings. Consequently, the Court ruled that the appeal did not offer a specific, argumentative critique necessary to challenge the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds for impugnation consist solely in the pedissequa repetition of arguments already disallowed in the lower instance without providing a specific, argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique attempted crime characterization appellate review standards commisurazione della pena per rapina tentata rapina revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Antonio Di Palma; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il riconoscimento nella forma tentata del delitto di cui all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Antonio Di Palma; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il riconoscimento nella forma tentata del delitto di cui all'art. 628 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA ANTONIO nato a NAPOLI il 20/05/1972 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Htu

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Di Palma; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione quanto alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il riconoscimento nella forma tentata del delitto di cui all'art. 628 cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, al fine evidente di introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che con riferimento al caso di specie, La Corte di appello, con motivazione del tutto esente da illogicità manifesta, ha adeguatamente evidenziato gli elementi sintomatici posti alla base dell'individuazione dei presupposti di univocità e idoneità caratterizzanti la realizzazione del fatto nell'ipotesi tentata (pag. 3 dove è stata valorizzata la portata e concordanza delle dichiarazioni delle persone offese e la ravità della condotta posta in essere con arma); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,