Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and lack of comparison with appellate court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alessio Paone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic and unsupported by a comparison with the appellate court's detailed reasoning, noting a clerical error in the appellant's text. Furthermore, the second ground was rejected as it merely reiterated the lower court's arguments without introducing a new alternative argument on the merits, violating procedural rules against re-litigating decided points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack comparison with the lower court's reasoning, or if they are totally reiterative without introducing a new alternative argument on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAONE ALESSIO nato a NAPOLI il 01/01/1990 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; V(L
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alessio Paone e la memoria difensiva depositata in data 07/07/2025; rilevato che il primo motivo di ricorso è generico, in assenza di confronto con il complessivo portato della motivazione, oltre che manifestamente infondato; che nel corpo della motivazione è all'evidenza presente un mero refuso lì dove si afferma "che l'appello debba essere accolto in punto di riduzione della pena", atteso che una considerazione completa ed approfondita della motivazione evidenzia come la Corte di appello abbia esplicitamente chiarito, con argomentazione non censurabile in questa sede, che "la pena che corrisponde al minimo edittale non può essere ridotta" rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla affermazione di responsabilità a carico del ricorrente, con specifico riferimento alla sua identificazione, non è consentito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in quanto totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione al fine evidente di introdurre in questa sede una inammissibile lettra alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che la Corte di appello ha adeguatamente e logicamente motivato sul punto, in assenza di qualsiasi violazione di legge (pag. 4 in particolare dove si è valorizzata la inequivoca portata delle dichiarazioni rese dalla testimone Giulia Rapone); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso