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Ordinanza — n. 32116/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for reiterative grounds and procedural inadmissibility regarding criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32116/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Pietro Tetro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for vices of motivation and prescription, but the court rejected these claims as they were either fully reiterative of the lower court's reasoning or procedurally barred. The decision upheld the principle that appellate judgments are not subject to cassation review if the rejection of arguments follows logically from the overall argumentative structure without explicit mention.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals based on reiterative grounds lacking comparison with the lower court's reasoning are inadmissible, and sentencing discretion cannot be re-evaluated in cassation unless the reasoning is illogical.

Parole chiave

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reiterative grounds vices of motivation criminal appeal sentencing discretion procedural inadmissibility prescription bar Cassazione ordinanza pena di recesso

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Pietro Tetro; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché contraddittoria quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Pietro Tetro; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché contraddittoria quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafi
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà
284096-01; che nel caso di specie la struttura argomentativa della Corte di appello ha, difatti, richiamato rispetto a diversi profili, elementi che escludono all'evidenza la valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello
Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TETRO PIETRO nato a ROMA il 22/11/1970 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; )-L

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pietro Tetro; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché contraddittoria quanto alla affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito in quanto totalmente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la motivazione (dove è stata valorizzata la complessiva condotta posta in essere, gli artifici e raggiri, la diretta riferibilità della condotta al ricorrente, con confluenza della somma di denaro tramite bonifico su carta prepagata allo stesso intestata ed in seguito mai restituita); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito in quanto reiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che, con argomentazioni logiche, non censurabili in questa sede, ha escluso all'evidenza la ricorrenza nel caso di specie degli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere, del valore significativo del danno subito dalla persona offesa, della recidiva contestata e ritenuta, elementi questi che escludono la ricorrenza dei presupposti legittimanti la disciplina di cui all'art. 131- bis cod. pen.; atteso che deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafi, Rv. 284096-01; che nel caso di specie la struttura argomentativa della Corte di appello ha, difatti, richiamato rispetto a diversi profili, elementi che escludono all'evidenza la valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097-01) rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione non è consentito, atteso che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01); che il predetto motivo di ricorso è anche generico in considerazione del richiamo esplicito da parte della Corte di appello alla recidiva, non solo oggetto di contestazione, ma anche ritenuta in sentenza; rilevato che il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento all'eccessività della pena è reiterativo e dunque non consentito, difettando il confronto con la motivazione della sentenza impugnata; che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della