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Ordinanza — n. 32113/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and failure to confront lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32113/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rian Maier inadmissible and ordered him to pay court costs. Maier argued that the lower court's reasoning regarding his theft conviction was illogical and contradicted itself, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. The decision emphasized that the appellant failed to engage with the specific factual findings and logical deductions made by the Court of Appeal regarding the stolen vehicle's value and his conduct.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of those already disallowed or if the appellant fails to effectively confront the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds failure to confront theft conviction Court of Cassazione guida nonostante revoca della patente stato difettoso del veicolo guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Rian Maier; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione perché illogica e contraddittoria quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Rian Maier; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione perché illogica e contraddittoria quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01); che, il ricorrente non si é confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza
7 escludendo la modestia del valore del bene), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan
283340-01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIER RIAN nato a BRESSANONE il 24/11/1991 avverso la sentenza del 17/07/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rian Maier; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione perché illogica e contraddittoria quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che, il ricorrente non si é confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (vedi pag. 5 e 6 della motivazione, che ha valorizzato il possesso del mezzo, la disponibilità delle chiavi dello stesso, il tentativo di dissimulare tale possesso, lo stato del motoveicolo con numeri di matricola abrasa e targa di provenienza furtiva apposta sul mezzo, in presenza di giustificazione in modo del tutto logico ritenuta non credibile); atteso che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen.

è non consentito perché reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte territoriale, (che ha richiamato le caratteristiche e condizioni del motoveicolo ricettato dal ricorrente a pag. 7 escludendo la modestia del valore del bene), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340-01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così