Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific grounds for reviewing sentencing excessiveness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antoni Gabriel Terpeziteanu inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the appellate court's sentencing was excessive and failed to balance generic mitigating circumstances regarding the crime under Article 628 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal was too generic, failing to identify the specific elements underlying the criticism as required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal based on excessive sentencing is inadmissible if it is generic and fails to specify the elements supporting the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERPEZITEANU ANTONI GABRIEL nato il 27/09/1988 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antoni Gabriel Terpeziteanu; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento all'eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento nel giudizio di bilanciamento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, in assenza di qualsiasi illogicità manifesta, in modo specifico, su ogni tema devoluto in ordine al trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 lu