Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected second-instance grounds and lacking critical engagement with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision was illogical and contradicted by evidence of joint intent in a fraud case, but these claims merely repeated arguments already rejected on appeal. The court ruled that since the second-instance judgment was adequately motivated and the appellant failed to critically engage with the specific reasoning regarding the defendant's participation, the appeal lacked the necessary critical confrontation required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. d) ed e) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds rejected in the second instance without critically engaging with the lower court's adequately motivated reasoning, thereby failing to demonstrate a specific error of law or fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO CALOGERO nato a FRANCICA il 06/05/1958 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Brancato Calogero; rilevato che il primo e secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di vizio della motivazione perché illogica e contraddittoria, oltre che apodittica e mancante, oltre che violazione di legge quanto alla sussistenza del dolo concorsuale con riferimento al reato di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito, perché meramente reiterativo e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, solo al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), sicché il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01); che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità (pag. 3 dove si è valorizzato l'incasso della somma provento del raggiro come indice sintomatico della piena partecipazione, in modo del tutto conforme al giudice di primo grado); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce omessa o insufficiente valutazione delle argomentazioni difensive ex art. 606, lett.
d) ed e) cod. proc. pen. è del tutto generico e si limita a criticare la decisione, immune da vizi logici manifesti, della Corte di appello perché del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, sostanzialmente censurando la sintesi nella affermazione della responsabilità rispetto ai motivi di appello proposti, senza tuttavia effettivamente confrontarsi con tale motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.