Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating trial court's factual findings on criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Besim Krasniqi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in its reasoning regarding criminal liability under Article 628 of the Penal Code, but the Court found this ground precluded by law. The Court ruled that it cannot re-evaluate the evidence or substitute its own logic for that of the trial judge, whose reasoning was deemed sound and free of logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 comma 1 e 3 n. 1 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or substitute its own logical reasoning for that of the court of first instance, rendering appeals based on alleged defects in the motivation of factual findings inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRASNIQI BESIM nato il 26/11/1982 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Krasniqi Besim; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ogni sua forma circa le modalità di assunzione della prova posta alla base dell'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 628 comma 1 e 3 n. 1 cod. pen. non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 4 della motivazione dove è stato valorizzato non solo il riconoscimento in fase di indagini, ma anche in sede dibattimentale) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, sicché il motivo proposto si risolve nel tentativo di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il