Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments required by procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vanessa Kari inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility but offered only generic complaints without linking them to the specific facts or legal reasoning of the decision. The court ruled that such vague arguments fail to meet the statutory requirement for specificity, preventing the appellate court from exercising its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 648, 493-ter c.p.: An appeal for violation of reasoning is inadmissible if the grounds are generic and lack a critical link to the specific facts or legal bases of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARI VANESSA nato a CITTADELLA il 18/01/2003 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vanessa Kari; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta vizio della motivazione perché manifestamente illogica quanto alla affermazione della penale responsabilità di cui agli artt. 648 e 493-ter cod. pen. è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; che la ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della decisione; che deve essere ribadito che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese Z2v processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna j ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1