Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise mitigation argument in appeal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Isufi Sadik inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize a minor circumstance of the crime as a mitigating factor under Article 56-628 of the Penal Code. The court rejected this claim because the specific ground for mitigation was not raised in the appeal judgment or the subsequent cassation petition, violating procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the ground of attack regarding a mitigating circumstance was not previously deduced as an appeal reason or included in the appeal conclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISUFI SADIK ( CUI 053H7K0 ) nato il 08/08/2000 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sadik Isufi; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità per la realizzazione del reato di cui all'art. 56- 628 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, e neppure figura nelle conclusioni, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46006 del 03/12/2024, Caldiero, Rv. 287318-01, che espressamente consente la proposizione del motivo sul tema con ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia sopravvenuta alla decisione di appello, circostanza non ricorrente nel caso di specie), come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1-2 della sentenza impugnata, sul punto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.nn., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, mm.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.nn.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, mm.), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,