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Ordinanza — n. 32107/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise mitigation argument in appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32107/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Isufi Sadik inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize a minor circumstance of the crime as a mitigating factor under Article 56-628 of the Penal Code. The court rejected this claim because the specific ground for mitigation was not raised in the appeal judgment or the subsequent cassation petition, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the ground of attack regarding a mitigating circumstance was not previously deduced as an appeal reason or included in the appeal conclusions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mitigating circumstance failure to raise ground procedural requirement appeal conclusions tentata rapina permesso di promuovere un procedimento penale censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, e neppure figura nelle conclusioni, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (Sez.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, e neppure figura nelle conclusioni, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46006 del 03/12/2024, Caldiero
(Sez. 2, n. 46006 del 03/12/2024, Caldiero, Rv.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
1-2 della sentenza impugnata, sul punto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep.
Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci
2014, n.nn., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, mm.; Sez.
Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro
14405 del 06/03/2025, Geraci, mm.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.nn.; Sez.
Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.nn.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISUFI SADIK ( CUI 053H7K0 ) nato il 08/08/2000 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sadik Isufi; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità per la realizzazione del reato di cui all'art. 56- 628 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, e neppure figura nelle conclusioni, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 46006 del 03/12/2024, Caldiero, Rv. 287318-01, che espressamente consente la proposizione del motivo sul tema con ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza della Corte costituzionale sia sopravvenuta alla decisione di appello, circostanza non ricorrente nel caso di specie), come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1-2 della sentenza impugnata, sul punto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;

Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.nn., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, mm.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.nn.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, mm.), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,