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Ordinanza — n. 32106/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32106/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant raised generic arguments regarding prescription and sentencing without specifically confronting the lower court's detailed factual findings or legal reasoning. The court rejected these claims because they failed to meet the strict requirements of specificity and autosufficiency mandated by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal alleging prescription or sentencing errors must specifically confront the lower court's factual and legal reasoning; generic complaints lacking this confrontation are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription statute of limitations specificity requirement generic grounds rejection sentencing mitigation exclusion truffa aggravata modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 640 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019
(Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DACHILLE MICHELE GERARDO nato a CERIGNOLA il 22/03/1998 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michele Gerardo Dachille; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione con riferimento all'art.640 cod. pen. ai capi 6) e 7) della sentenza impugnata è totalmente generico e non si confronta con le condotte oggetto di contestazione e con la data di commissione delle stesse (anno 2018), anche in considerazione del termine di prescrizione da individuare nella misura di anni sette e mesi sei; atteso che la premessa difensiva, con la quale si contesta l'omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, è priva dei requisiti di specificità e autosufficienza in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza fornire una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e senza dimostrare, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F., Rv. 280735-01); che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.;

Rv. 280735-01) rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato non è consentito in sede di legittimità e restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, tendendo all'evidenza il motivo ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato che la Corte di appello ha ampiamente ricostruito le condotte imputate con motivazione logica ed articolata, che non si presta a censure in questa sede e con la quale il ricorrente non si confronta (vedi pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata dove è stato valorizzato il ruolo svolto dal ricorrente, anche tenuto conto dei plurimi riconoscimenti dello stesso effettuati dalle persone offese delle condotte ascritte); rilevato il terzo motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio e in particolar alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è del tutto generico e non si confronta con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto (pag. 12, dove si è valorizzata in senso contrario la ripetitività delle condotte, la realizzazione ripetuta di uno specifico modus operandi, l'utilizzo organizzato di mezzi specifici a tal fine); che la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in quanto totalmente reiterativa, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente affrontato il tema devoluto in assenza di arbitrio o irragionevolezza (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693- 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de