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Ordinanza — n. 32105/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating facts and violating criminal procedure limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32105/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Nunziante inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against a conviction for attempted theft and a failure to reclassify the crime, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. The court ruled that criminal appeals are strictly limited to legal errors and cannot re-evaluate factual evidence or retry facts already decided by lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 648 bis cod. pen.; Art. 624 cod. pen.: Criminal appeals to the Supreme Court are strictly limited to legal errors and cannot serve as a vehicle for re-evaluating factual evidence or retrying facts already decided by lower courts.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility reiteration of facts attempted theft conviction Supreme Court limits factual re-evaluation prohibition recidiva nell'infrazione ricettazione stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 648 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Antonio Nunziante; rilevato che primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente ha dedotto con riferimento alla penale responsabilità per il reato realizzato nella forma tentata di cui all'art. 648 bis cod.
Art. 624 cod. pen.
art. 648 bis cod. pen
Letto il ricorso di Antonio Nunziante; rilevato che primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente ha dedotto con riferimento alla penale responsabilità per il reato realizzato nella forma tentata di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 624 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUNZIANTE ANTONIO nato a ROMA il 23/09/1974 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Nunziante; rilevato che primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente ha dedotto con riferimento alla penale responsabilità per il reato realizzato nella forma tentata di cui all'art. 648 bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, in quanto in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01); rilevato che la Corte di appello, con motivazione del tutto esente da illogicità manifesta o violazione di legge, (vedi da pag.2 della sentenza impugnata, dove sono state valorizzate le condizioni del veicolo rinvenuto nella officina del ricorrente, appunto privo di targhe, poi rinveute nella officina e con numero di telaio parzialmente sverniciato), ha ricostruito ampiamente la condotta ascritta, con valutazione del fatto non qualificabile in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede, atteso il mancato confronto del ricorrente con la motivazione; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del delitto ad egli ascritto nel delitto di furto di cui all'art. 624 cod. pen. on è consentito in sede di legittimità, in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotti in appello e puntualmente disattese dalla Corte di appello, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è del tutto reiterativo in mancanza di confronto con la motivazione del giudice di appello, che ha confermato la valutazione del giudice di primo grado anche richiamando la personalità compromessa del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm