Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-devoluted issues and repetitive arguments in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Danilo Trevisani's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on subjective elements of the crime and prescription, but these claims were either already fully examined in the appellate court or introduced too late in the proceedings. The court rejected the appeal because the arguments were repetitive, lacked new evidence, and failed to address the appellate judgment's reasoning on recidivism and sentencing alternatives.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already examined and dismissed by the appellate court, or if they raise issues not devoluted to the second instance, as the principle of devolutivity restricts the scope of review to new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TREVISANI DANILO nato a TORINO il 21/03/1955 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Danilo Trevisani e la memoria difensiva depositata in data 25/06/2025; rilevato che primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo per il delitto a lui ascritto di cui al reato 648 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, in quanto reiterativo di doglianze già dedotte in appello e adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che con motivazione logica ed argomentata è stata vagliata la sussistenza dell'elemento sussistenza dell'elemento soggettivo in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, sicché è evidentemente esclusa la possibile riqualificazione della condotta ascritta nel senso auspicato dalla difesa, con deduzione introdotta, tra l'altro, solo in questa sede in violazione del principio devolutivo che caratterizza il ricorso in appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata; rilevato che con il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e conseguente dichiarazione di estinzione del reato per decorso della prescrizione è manifestamente infondato è totalmente generico e non si confronta con la motivazione dei giudici di merito, che hanno ritenuto la sussistenza della recidiva seppure in rapporto di sub-valenza con le concesse circostanze attenuanti generiche, con conseguente manifesta infondatezza della censura in ordine all'asserito decorso del termine di prescrizione; rilevato che con il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. con particolare riferimento al diniego di accesso ai lavori di pubblica utilità non è consentito, atteso che il tema non risulta devoluto in appello, come emerge dal riepilogo dei motivi contenuto in sentenza in alcun modo contestato dal ricorrente in questa sede; che comunque il ricorrente non si confronta su questo tema con la motivazione della Corte di appello, che nel ricostruire la condotta, il contesto nella quale la stessa maturava e i precedenti penali riferibili al ricorrente (che portavano al riconoscimento della recidiva seppure in regime di subvalenza) ha chiaramente disatteso, con le proprie argomentazioni, le istanze sul tema proposte solo in sede di conclusioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.