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Ordinanza — n. 32103/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterative facts and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for forgery and the sentencing, but the Court found these arguments merely repetitive of the appellate court's detailed reasoning. The decision rests on the principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own judgment on discretionary sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) e d) c.p.p.; Art. 640 c.p.: The Court of Cassation cannot re-examine factual elements or substitute its own assessment of discretionary sentencing when the lower court's decision is fully reasoned and free from logical contradictions.

Parole chiave

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reiterative arguments factual re-evaluation sentencing discretion appellate review limits inadmissible appeal perseguimento penale per truffa falsificazione di valori di bollo ufficiali uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) e d) c.p.p.
Letto il ricorso di Alessio Munafò; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente richiama il vizio di cui all'art. 606,lett.
Art. 640 c.p.
b) e d) quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 640 cod. pen
b) e d) quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele
(Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv.
Sez. 5, n.intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNAFO ALESSIO nato a MILANO il 19/10/1985 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessio Munafò; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente richiama il vizio di cui all'art. 606,lett.

b) e d) quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen. ed all'attendibilità della persona offesa, non è consentito in sede di legittimità in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato che la Corte di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che non si presta a censure in questa sede, ha indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, dove si è valorizzata la identità della firma apposta al momento del rilascio della postepay e la firma apposta dal ricorrente in sede di identificazione, oltre alle caratteristiche delle numerazioni e utenze cellulari utilizzate quanto ad intestazione e riferibilità alla condotta ascritta) e tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, lett.

b) e d) cod. proc. pen., quanto alla dosimetria della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e reiterativo in assenza di confronto con la congrua motivazione della Corte di appello del tutto priva di vizi ed in assenza di qualsiasi violazione di legge; che con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am