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Ordinanza — n. 32101/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Pasquale Spinelli inadmissible and ordered him to pay court costs. Spinelli argued that the lower court's reasoning regarding his liability for the crime under Article 648 of the Penal Code was illogical and violated the law. The court rejected this claim because the appeal merely reiterated existing arguments without introducing a new reading of the merits or correcting logical flaws in the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: Appeals that merely repeat the grounds of the contested decision without presenting new arguments or correcting logical errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds Article 648 Penal Code logical reasoning defect Court of Cassazione motivo insorto dopo la fuga recidiva nell'infrazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Pasquale Spinelli; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce vizio della motivazione perché manifestamente illogica e violazione di legge conseguente alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Pasquale Spinelli; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce vizio della motivazione perché manifestamente illogica e violazione di legge conseguente alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e tende all'evidenza ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI PASQUALE nato a SAMMICHELE DI BARI il 20/10/1954 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Spinelli; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce vizio della motivazione perché manifestamente illogica e violazione di legge conseguente alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in quanto meramente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e tende all'evidenza ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); atteso che la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda in particolare pag. 5 e seg. della sentenza impugnata dove si è valorizzata la caratterizzazione dei luoghi, la titolarità dell'autoparco, la abitazione del ricorrente posta nella stessa proprietà, la assenza di qualsiasi giustificazione da parte del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1