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Ordinanza — n. 32100/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as repetitive and inadmissible due to lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32100/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Bartolomeo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a new reading of the facts regarding joint responsibility, but the court found these arguments repetitive of those already rejected by lower courts. Consequently, the decision upheld the lower court's finding of guilt based on established facts without allowing a re-examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present new grounds; repetitive censure or alternative merit readings are inadmissible.

Parole chiave

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repetitive appeal inadmissible grounds joint responsibility Corte di Cassazione procedural dismissal inutilizzabilità delle prove illecite motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso di Antonio Bartolomeo; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla dichiarazione della responsabilità concorsuale per il reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
non è consentito in quanto reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali, mentre il ricorrente tenta di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLOMEO ANTONIO nato a BITONTO il 19/09/1986 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Bartolomeo; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla dichiarazione della responsabilità concorsuale per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. non è consentito in quanto reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici territoriali, mentre il ricorrente tenta di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01;

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); rilevato che la Corte di appello, con riferimento al caso di specie, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-5 della sentenza impugnata valorizzando le circostanze di luogo e l'orario della attività di controllo, la mancanza di adeguata giustificazione, con motivazione specifica in ordine alla consapevolezza del ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1