Italian Court dismisses appeal as reheating of lower court's sentencing discretion on penalty quantification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Zhvania Giorgi's appeal inadmissible for being a total repetition of the lower court's reasoning regarding sentencing. The appellant argued that the appellate court failed to properly weigh generic mitigating circumstances against the aggravating circumstance of committing the crime with multiple people. The court rejected this, affirming that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the lower court adequately justified its decision without requiring a new evaluation of penalty congruity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, Art. 133 cod. pen.; The assessment of sentencing discretion, including the weighing of aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority, rendering cassation appeals that seek a new evaluation of penalty congruity inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHVANIA GIORGI nato il 17/01/1992 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Zhvania Giorgi; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione dei parametri attinenti alla quantificazione del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 133 cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanti attenuanti generiche in misura di prevalenza alla contestata circostanza aggravante, in relazione all'accertamento della penale responsabilità di cui all'art. 628 comma 2 e 3 cod. pen. non consentito perché totalmente reiterativo in assenza di confronto con la motivazione, oltre che all'evidenza manifestamente infondato; che deve essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). rilevato che nel caso di specie, i giudici territoriali hanno motivato adeguatamente circa il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in rapporto alla contestata circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con più persone riunite, evidenziando l'assenza di ragioni idonee volte a giustificarne l'eventuale prevalenza (pag. 3 anche considerata la totale assenza di allegazione della difesa sul punto): rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec