Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding failure to recognize minor offense exclusion and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Francesca Basile inadmissible, ordering her to pay court costs. The appellant argued for the exclusion of criminal liability due to the minor nature of the offense and requested specific sentencing mitigations. The court rejected these claims because they were not properly raised as grounds for the appellate decision, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 624 cod. pen.; Art. 493-ter cod. pen.: Appeals regarding the non-recognition of statutory exclusions of criminal liability or specific sentencing mitigations are inadmissible if not explicitly formulated as grounds for the appellate judgment, as the appellate court's reasoning on sentencing is immune from review in the absence of logical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE FRANCESCA nato a POLICORO il 06/02/1987 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesca Basile; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente contesta violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 493-ter cod. pen. non è consentito in quanto non proposto come tema di decisione nell'ambito dei motivi di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, come emerge dal riepilogo dei motivi di appello non contestato in alcun modo dalla ricorrente (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01;
Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme di recente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del 20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.); considerato che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente contesta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria del trattamento sanzionatorio non è anch'esso consentito in sede di legittimità, atteso che la Corte di appello ha motivato specificamente e in modo adeguato in ordine al trattamento sanzionatorio (pag. 4 punto 3) in assenza di qualsiasi arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione).
Atteso che il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così