Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible for lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Angelo Caputo and Giuseppe Carchedi inadmissible. The court found that the arguments regarding sentencing quantification and recidivism were too generic and lacked the specific legal reasoning required by Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 629 c.p.; Art. 62 n. 6 c.p.: Appeals must contain specific legal grounds and precise references to the contested reasoning; generic complaints lacking concrete specificity or correlation with the lower court's decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPUTO ANGELO nato a BARI il 23/06/1986 CARCHEDI GIUSEPPE nato a MODUGNO 11 11/05/1977 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Angelo Caputo e Giuseppe Carchedi; rilevato che l'unico motivo di impugnazione per il ricorrente Angelo Caputo, con cui si contesta vizio di motivazione con riferimento alla corretta quantificazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla commissione del delitto nella forma tentata di cui all'art. 629 cod. pen. è generico, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicante chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso; che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume inoltre dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che ha affrontato il tema del trattamento sanzionatorio in assenza di illogicità manifesta o irragionevolezza; rilevato che il primo e secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente Carchedi Giuseppe contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ad egli contestata e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. sono anch'essi generici, in quanto del tutto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i