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Ordinanza — n. 32096/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper fact reconstruction and insufficient appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32096/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carmelo Incardona inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility and sentencing, arguing for a different factual reconstruction and better justification of the penalty. The court rejected these arguments, stating that the first ground sought an impermissible re-evaluation of facts beyond the evidence, while the second ground failed to address specific appellate issues with sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attempts to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court or if the appellate judgment is generic and lacks specific reasoning on the grounds of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reconstruction limits insufficient appellate reasoning criminal responsibility burden recidivism application court costs award Cassazione procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Carmelo Incardona; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 363 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Carmelo Incardona; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARDONA CARMELO nato a SCICLI il 13/07/1965 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; $1c

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmelo Incardona; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento non ravvisando altresì alcun elemento probatorio idoneo a giustificare una pronuncia assolutoria (si vedano, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato che ha valorizzato la presenza del mezzo rubato all'interno di azienda riferibile al ricorrente, che non forniva alcuna giustificazione) e il ricorrente non si confronta con tale motivazione, tendendo invece ad introdurre una lettura alterativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la motivazione e la decisione per avere insufficientemente motivato su ogni motivo di appello anche quanto al trattamento sanzionatorio ed applicazione della recidiva è totalmente generico e reiterativo, ricorrendo un percorso motivazionale privo di illogicità ed aporie sia quanto alla affermazione di responsabilità, che quanto alla applicazione del trattamento sanzionatorio (pag. 3 e seg.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso