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Ordinanza — n. 32094/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new facts and late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32094/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Paolo Pastore inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's findings regarding subjective intent and criminal liability, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected these arguments as they sought to introduce an alternative reading of the facts not permitted in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reiterate arguments already examined by the appellate court or attempt to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal subjective intent reiteration of arguments late filing Court of Cassation affezioni psichiche calcolo del danno danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 635, comma secondo, cod. pen.
Letto il ricorso di Paolo Pastore; letta la memoria depositata in data 10/07/2025; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione al reato di cui all'art. 635, comma secondo, cod.
Art. 582 cod. pen.
277758-01); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto totalmente reiterativo (Sez.2, n.
art. 582 cod. pen
277758-01); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
18 con particolare riferimento al tema del movente), sicché l'argomentazione difensiva si risolve all'evidenza nel tentativo di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE PAOLO nato a VOGHERA il 17/06/1969 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paolo Pastore; letta la memoria depositata in data 10/07/2025; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in relazione al reato di cui all'art. 635, comma secondo, cod. pen. e travisamento della prova non è consentito in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, da pag. 16 a 19 della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla testimonianza di Merli Claudio quale testimone oculare della condotta di danneggiamento); che con riferimento al caso di specie, i giudici di primo e di secondo grado, in senso conforme tra loro, con un apparato motivazionale avulso da illogicità e incongruenze, hanno evidenziato gli elementi sintomatici della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo (pag. 18 con particolare riferimento al tema del movente), sicché l'argomentazione difensiva si risolve all'evidenza nel tentativo di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità in quanto totalmente reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), in presenza di motivazione logica ed argomentata, del tutto priva di aporie, con la quale il ricorrente non si confronta (si vedano, in particolare, pagg. 19 e 20 dove si è richiamata la aspecificità del motivo anche in sede di appello e il portato risolutivo delle dichiarazioni testimoniali, con particolare riferimento a Daglia, oltre al riscontro rappresentato dalla documentazione medica acquisita) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato;che la memoria del 10/07/2025 è tardiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C