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Ordinanza — n. 32093/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Massimo D'Ambrosa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that both grounds of appeal were merely repetitive, as they reproduced arguments already fully examined and rejected by the Court of Appeal regarding the defendant's criminal liability and the mitigating circumstance of diminished defense. Consequently, the court applied the principle that appeals based on the same reasons as the second instance are inadmissible due to the unreviewability of merit judgments.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 61 n. 5 cod. pen.: Appeals based on the same grounds as those rejected in the second instance are inadmissible because they lack specific argumentation and merely repeat the court's already decided reasoning.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds inadmissibility of cassation second instance rejection diminished defense circumstance criminal liability declaration truffa aggravata assistenza agli anziani maggiore età penale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 comma 2 and 2-bis cod. pen.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
276970-01); atteso che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D.
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba
34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano
17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi
26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; Sez.
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSA MASSIMO nato a PIEDIMONTE MATESE il 02/05/1944 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo D'Ambrosa; vista la memoria del difensore del ricorrente depositata in data 30/06/2025, con richiesta di assegnazione alla sezione ordinaria; preso atto della comunicazione relativa all'intervenuto mutamento della elezione di domicilio del ricorrente; lette le conclusioni della parte civile costituita del 24/06/2025; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 comma 2 e 2-bis cod. pen.

è reiterativo perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in tal senso pag. 4 e seg. in ordine alle scritture private ed assegni mai disconosciuti dal ricorrente, con valorizzazione della evoluzione del rapporto tra le parti); sicché deve essere, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01;

Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); atteso che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. è anch'esso reiterativo perché si risolve nella pedissequa riproduzione di argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (che ha richiamato l'età avanzata della vittima e il rapporto di affidamento che la stessa aveva instaurato con il ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; f',t\ che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione spese proposta dalla parte civile costituita, atteso che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, esplicando un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, circostanza non ricorrente nel caso di specie (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;

Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01, in motivazione). È difatti mancato un contributo effettivo, essendosi limitata la parte civile a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali della